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Codice di condotta commerciale:
le regole generali

La tutela dei consumatori è sempre garantita dall'ARERA, che ha definito un apposito Codice di Condotta Commerciale per il mercato luce e gas, con regole che le società di vendita sul mercato libero devono rispettare, tra le quali:

  • Le regole generali di trasparenza e correttezza dei venditori
  • Le modalità di indicazione dei prezzi del servizio
  • Le regole di comportamento del personale commerciale
  • Le informazioni e documenti da fornire ai clienti
  • Le regole di redazione delle Schede di Confrontabilità
  • Il contenuto dei contratti
  • Il diritto di ripensamento
  • La tutela del cliente in caso di modifica del contratto
  • I casi di indennizzo automatico

Il Codice di Condotta Commerciale, originariamente approvato con Delibera 366/2018/R/com, è stato aggiornato dal testo coordinato in vigore dal 1° aprile 2026, che recepisce le modifiche introdotte dalle deliberazioni successive — fra cui la 386/2025/R/com sulla razionalizzazione dei corrispettivi e il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3.

Le novità in vigore dal 1° aprile 2026

La deliberazione 386/2025/R/com del 5 agosto 2025 ha introdotto misure di razionalizzazione dei corrispettivi nelle offerte di energia elettrica e gas naturale per i clienti domestici, con l'obiettivo di rendere le offerte più trasparenti, confrontabili e facilmente comprensibili.

Struttura dei prezzi standardizzata

Dal 1° aprile 2026 i venditori devono suddividere i costi di vendita ai clienti domestici in due sole voci: un corrispettivo in quota annua espresso in €/POD/anno (luce) o €/PdR/anno (gas), e un corrispettivo dipendente dal consumo in €/kWh o €/Smc.

Offerte a prezzo variabile più chiare

Nelle offerte a prezzo variabile il corrispettivo per il consumo deve essere composto da un indice di riferimento (o più indici) e da un unico eventuale spread, eliminando la frammentazione tra voci diverse di costo commerciale.

Più obblighi informativi

Aggiornati i requisiti precontrattuali e contrattuali e gli obblighi di pubblicazione delle offerte sui siti internet dei venditori. Le nuove disposizioni si applicano anche alle forniture già in essere.

Casi di applicazione del Codice di Condotta Commerciale

Il Codice di condotta commerciale (Delibera 366/2018/R/com e successive modifiche):

  • Trova applicazione nel caso in cui al cliente finale, alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas non superiori a 200.000 Smc/anno, venga proposto un contratto di fornitura;
  • Non trova applicazione nel caso di cliente finale multisito per il quale, in caso di fornitura di energia elettrica, almeno un punto di prelievo non sia alimentato in bassa tensione e, in caso di fornitura di gas, i consumi complessivi siano superiori a 200.000 Smc/anno.

Il Codice si applica anche quando il venditore agisce per mezzo di soggetti terzi (agenti, call center, reti commerciali), nelle fasi precontrattuale e contrattuale.

Per consultare il testo ufficiale completo del Codice di Condotta Commerciale, aggiornato con tutte le modifiche in vigore:

CONSULTA IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE